Enrico Grosso - 31-05-2004
Riprendendo l' interpretazione dell'art. 19 invio la riflessione di un noto costituzionalista sull'argomento, a mia volta di recente ricevuta.
Sulla non obbligatorietà dell’introduzione della figura tutoriale nella scuola primaria
1. Premessa.
L’introduzione nella scuola primaria della figura del c.d. “tutor” è prevista dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2004. Esso, dopo aver sottolineato che «l'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche», e dopo aver ribadito che il perseguimento delle finalità didattiche della scuola primaria (indicate nei loro principi all’art. 5 dello stesso decreto) «è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche» stabilisce che «a tal fine» (cioè al perseguimento degli obbiettivi didattici di cui sopra) «concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti».
Dal comma 7 del medesimo articolo si deduce che l’individuazione dei singoli insegnanti cui affidare tale compito è affidata – come in generale l’attività di assegnazione dei docenti alle classi – al dirigente scolastico «sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto».
Orbene, al di là del contenuto specifico e del significato delle disposizioni sopra ricordate, che sono da più parti oggetto di vive perplessità, numerose ragioni di ordine strettamente giuridico-formale, consentono di concludere che, a proposito dell’attivazione del c.d. “tutor”, né l’individuazione di criteri generali da parte del collegio docenti (o consiglio di circolo o di istituto), né l’individuazione in concreto dei singoli insegnati da parte del dirigente scolastico costituiscono in realtà un’attività obbligatoria, o in qualche modo dovuta.
>>> continua...
Sulla non obbligatorietà dell’introduzione della figura tutoriale nella scuola primaria
1. Premessa.
L’introduzione nella scuola primaria della figura del c.d. “tutor” è prevista dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2004. Esso, dopo aver sottolineato che «l'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche», e dopo aver ribadito che il perseguimento delle finalità didattiche della scuola primaria (indicate nei loro principi all’art. 5 dello stesso decreto) «è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche» stabilisce che «a tal fine» (cioè al perseguimento degli obbiettivi didattici di cui sopra) «concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti».
Dal comma 7 del medesimo articolo si deduce che l’individuazione dei singoli insegnanti cui affidare tale compito è affidata – come in generale l’attività di assegnazione dei docenti alle classi – al dirigente scolastico «sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto».
Orbene, al di là del contenuto specifico e del significato delle disposizioni sopra ricordate, che sono da più parti oggetto di vive perplessità, numerose ragioni di ordine strettamente giuridico-formale, consentono di concludere che, a proposito dell’attivazione del c.d. “tutor”, né l’individuazione di criteri generali da parte del collegio docenti (o consiglio di circolo o di istituto), né l’individuazione in concreto dei singoli insegnati da parte del dirigente scolastico costituiscono in realtà un’attività obbligatoria, o in qualche modo dovuta.
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